MONTESQUIEU E LA SEPARAZIONE DEI POTERI – LA COSTITUZIONE ITALIANA –

Come è ormai noto fu il pensatore francese a esprimere per primo, che poi nei secoli successivi è stato ritenuto “dogma”, il principio della separazione dei poteri nella sua opera “L’esprit des lois”. In verità già nei scritti filosofici di Aristotele, Marsilio da Padova e Locke si trovano vari accenni di tale principio fondamentale per una democrazia. Il Montesquieu, studiando la Costituzione inglese, costatò che in essa vi erano tre  distinti poteri – il legislativo, l’esecutivo ed il giudiziario – e trovò ed affermò che tale ripartizione costituiva la migliore garanzia per la libertà e la difesa dei diritti dei cittadini. Giacchè, affermò il filosofo francese, chi detiene un potere è portato ad abusarne e gravi pericoli causerebbero per le libertà e i diritti dei cittadini se i tre poteri fossero concentrati nello stesso organo. Ecco allora sorgere l’esigenza di attribuire a tre organi diversi i tre poteri in modo che ogni potere  possa controllare l’altro potere (il faut que le pouvoir arrete le pouvoir”  e perciò stabilirsi un equilibrio. Il Montesquieu fondava il suo principio più sull’equilibrio che sulla separazione rilevando che che ciascun potere non avrebbe solo la la facoltà di emanare propri provvedimenti, ma anche quello di controllare i provvedimenti emanati dagli altri poteri. Sulla base del ragionamento del Montesquieu sono state scritte le Costituzioni moderne con aggiustamenti secondo lo Stato che lo emana.

La Costituzione Italiana nasce dopo la sconfitta del potere Fascista nella seconda guerra mondiale e forte dell’esperienza del ventennio di dominio dittatoriale fascista.

A questo punto è doveroso, prima di esporre i principi fondamentali della nostra Costituzione come l’hanno scritta i nostri Padri Costituenti, fare un escursus sul famoso ventennio che ha portato un uomo solo al comando così come lo scrive un GIURISTA COSTITUZIONALE come PIETRO VIRGA:     TESTUALE

“Sebbene Mussolini ottenesse l’incarico al di fuori di ogni designazione parlamentare, il suo primo governo ottenne la fiducia delle Camere, le quali anzi conferirono al medesimo anche i “pieni poteri”per le riforme legislative.

Con la legge Acerbo del 13 Dicembre 1923 venne adottato il sistema dello scrutinio di lista con premio al partito più forte, nel senso che al partito che avesse ottenuto il maggior di voti nel paese o almeno il 25% dei voti stessi, sarebbero stati attribuiti i due terzi dei seggi, mentre l’altro terzo era ripartito fra le minoranze con il sistema della rappresentanza proporzionale. Nelle elezioni che si svolsero nel 1924, il partito fascista riportò il 64,9% dei voti e ottenne, in virtù del premio previsto dalla legge, i due terzi dei seggi, mentre l’altro terzo era ripartito fra i partiti di opposizione.

Dopo l’assassinio dell’on. Matteotti, i parlamentari dell’opposizione si rifiutarono di partecipare alle attività del Parlamento (c.d. secessione dell’Aventino); il governo fascista reagì facendo dichiarare la decadenza dei deputati secessionisti.

La L. 15 Febbraio 1925 n.122 ristabilì il collegio uninominale, ma il ripristino fu di sola forma, perchè, prima che la legge trovasse applicazione, fu attuata la radicale riforma del 1928, che demandava al Gran Consiglio Nazionale del Fascismo la scelta dei candidati, sia pure in base alle designazioni delle organizzazioni sindacali, sanzionando così il sistema del partito unico. il governo fascista si assicurò anche la maggioranza nel Senato, facendo nominare numerosi senatori ad esso favorevoli.

Ma, in realtà, il Parlamento sopravviveva solo quale organo tecnico di elaborazione di leggi, non già quale organo politico, essendo stato al medesimo sottratto il potere di dare la fiducia o la sfiducia al governo. La L. 24 Dicembre 1925 n.2263 sulle <attribuzioni e prerogative del Capo del Governo> accentrò nel Duce Capo del Governo (e non più semplice Presidente del Consiglio) il potere di determinazione dell’indirizzo generale politico del governo, con responsabilità solo verso il Re.

L’esautoramento del potere legislativo veniva altresì attuato mediante l’attribuzione, in forza della L. 31 Gennaio 1926 n.100, di un esteso potere legislativo (decreti-legge, leggi delegate) e regolamentare al Governo.

Con la L. 19 Gennaio 1939 n.129, venne realizzata una profonda modifica statutaria sotto due profili: a) – sostituzione della Camera elettiva con la Camera dei fasci e delle corporazioni; b) – creazione di un sistema di costituzione semi-rigida,  richiedendosi per l’approvazione delle leggi di carattere costituzionale il parere del Gran Consiglio del Fascismo.

Tralasciando il periodo bellico, che ha causato la caduta del fascismo, veniamo al periodo post-bellico ed ai giorni nostri, vale a dire il governo Berlusconi.

Con l’Assemblea Costituente l’Italia ha avuto una nuova Costituzione con le sue caratteristiche ed i suoi principi inviolabili stabiliti con norme. Possiamo definire la costituzione come la legge suprema di organizzazione relativa alla struttura ed al funzionamento del governo nonchè al regime politico statale, la quale condiziona la validità di tutte le altre leggi. Pertanto essa è “Legge Suprema”, è legge di organizzazione perchè detta le regola per la costituzione di organi costituzionali, al funzionamento del governo e fissa il regime politico dello stato.

E’  una Costituzione rigida in quanto: a) predispone di un organo o procedimento speciale (procedura di aggravamento) per l’emanazione o revisione delle norme costituzionali; b) esistenza di una categoria di leggi formalmente costituzionali diverse dalle leggi ordinarie. Nella Carta Costituzionale è sancita la forma di Stato e la forma di Governo. Tra le diverse forme di Stato quali: patrimoniale, di polizia, autoritario, totalitario e di diritto, la nostra forma è Stato di Diritto. In quanto viene riconosciuta ai cittadini la titolarità di diritti pubblici soggettivi e cioè di posizioni giuridiche attive che si fanno valere nei confronti dello Stato. Tali sono i diritti civici (ad ottenere alcune prestazioni), i diritti politici (elettorato attivo e passivo) ed i diritti fondamentali (diritto di associazione, di riunione, di manifestazione del pensiero, di culto etc.).

Mentre i principali sistemi di governo sono: a) – Governo parlamentare; b) – Governo direttoriale; c) – Governo presidenziale; d) – Governo di democrazia popolare. Tralasciando i sistemi b,c,d, che non trova attuazione nella nostra Costituzione voglio illustrare brevemente il sistema previsto nella Carta e che ci interessa fortemente.

Il sistema di Governo Parlamentare è caratterizzato dal fatto che l’esecutivo costituito dal Gabinetto è costituzionalmente responsabile di fronte al Parlamento. Infatti il Gabinetto non solo viene nominato dal Presidente della Repubblica in base agli orientamenti politici della maggioranza parlamentare e deve ottenere la fiducia del Parlamento, ma viene revocato mediante voto di sfiducia del Parlamento; è infatti principio fondamentale del sistema di governo parlamentare che il Gabinetto ha l’obbligo di rassegnare le dimissioni in seguito ad una mozione di sfiducia approvata dal Parlamento.

Tuttavia il Gabinetto non è abbandonato alla completa mercè del Parlamento; esso può reagire contro la mozione di sfiducia, proponendo al Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere. Lo scioglimento, pur essendo disposto formalmente mediante decreto presidenziale, è essenzialmente atto di Governo, che ne prende l’iniziativa e ne assume la responsabilità, mediante la controfirma.

In breve: la nostra Costituzione ha previsto la tripartizione dei poteri, l’indipendenza di ciascun potere dagli altri ed il controllo di un potere verso gli altri onde evitare lo strapotere di un potere verso gli altri.

In poche parole: i principi enunciati dal Montesquieu sono sanciti nella Carta. I Giuristi Costituzionali moderni usano dire che i Padri Costituenti hanno previsto pesi e contrappesi.

Ma la domanda sorge spontanea: attualmente, cioè dopo gli ultimi avvenimenti quale la legge Alfano e il decreto Gelmini, per citarni alcuni, la nostra Costituzione è rispettata?

In proposito tralascio di parlare dell’art.3 e 21 (eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e libertà di pensiero ed espressione in qualsiasi forma a cui rimando, per l’art.3 al blog http://nolodocasta.blogspot.com già postato e articolo3costituzione’s Blog da postare) per iniziare la discussione sui rapporti fra i poteri dello Stato. Ad opinione dello scrivente il periodo attuale si avvicina di molto al periodo del “ventennio” , così come sopra riportato dallo scritto del Virga, in quanto il Governo attuale emana decreti-legge ed obbliga, con voto di fiducia, alla loro approvazione soffocando il dibattito parlamentare per la formazione  ponderata delle leggi. Il Parlamento è esautorato ed è chiamato a ratificare i provvedimenti presentati dal Governo senza possibilità di dibattito o di confronto con le opposizioni. Leggi di bilancio approvati senza discussione perchè la loro stesura non era conosciuta dai parlamentari e quindi approvati in sei o sette minuti. Leggi che incidono sulle teste dei cittadini non si approvano così nemmeno in una repubblica africana.

Dopo il Parlamento è in atto vari tentativi per assoggettare il Terzo Potere, il Giudiziario, al potere esecutivo con vari progetti di legge come la suddivisione del Consiglio Superiore della Magistratura in due tronconi: una parte, quella che interessa al Governo attuale, è formata da componenti con maggioranza nominata dal Governo e si dovrebbe occupare dei PM l’altra dovrebbe ricalcare la formazione attuale.

In definitiva: svuotato il Parlamento dalle sue prerogative, assoggettato il potere Giudiziario il Governo avrebbe le mani libere per fare quello che vuole. Ho detto avrebbe, al condizionale. Perchè i nostri Padri Costituenti hanno previsto un caso possibile ed hanno statuito come Organo Supremo per la vigilanza al rispetto della Costituzione la CORTE COSTITUZIONALE. Ed ancora: il REFERENDUM ABROGATIVO.

Per evitare il ritorno al passato sopracitato sta a noi, oltre che alla Consulta, vigilare che ciò non avvenga.

Il dibattito è aperto.

6 Risposte to “MONTESQUIEU E LA SEPARAZIONE DEI POTERI – LA COSTITUZIONE ITALIANA –”

  1. Agora’ di cloro Il ricatto continuo di Berlusconi Says:

    […] poi proprio Montesquieu non lo digerisce. E se un padre aquilano che a suo tempo lo appoggio’, ad un certo punto […]

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  2. Patrizia Marialena Pini Pinchetti Says:

    All’indomani della sentenza Berlusconi..ho voluto rileggere il Montesquieu letto in gioventù’ .Quanto farebbe bene ai nostri giovani leggerlo!
    Sono infinitamente indignata per ciò’ che parlamentari italiani affermano nel tentativo di sostenere chi ha frodato lo Stato e noi.
    Quale sciagura se dovessimo vedere un Paese avere difficoltà per amministrare la giustizia secondo diritto.
    Grazie per il blog

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  3. Trombetta Francesco Says:

    Vorrei capire meglio: dopo 40 anni di studi giuridico-economico-finanziari, di docenze di materie giuridiche, di applicazione dei canoni fondamentali della Costituzione italiana e delle relative leggi attuative come dirigente decano della Corte dei conti italiana, autore di pubblicazioni di diritto costituzionale, comunitario, penale, civile, amministrativo, di storia delle scienze politiche, di approfondimenti del consolidato principio di Montesqieu recepito in tutto il pianeta da ogni sistema istituzionale esistente nei popoli democratici, adesso dalla data di emanazione della nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione…. la Magistratura non è più uno dei 3 Poteri dello Stato, soltanto perchè si è permessa di esercitarlo anche nei confronti di qualcuno che riteneva di avere non soltanto l’immunità, ma anche l’impunità o addirittura l’esonero assoluto da qualsiasi sanzione giuridica (civile, amministrativa, contabile, fiscale, ecc.) prevista dalla normativa vigente che quotidianamente tutti noi riveviamo ed accettiamo con elevato senso civico ed eventualmente procediamo all’impugnazione rimettendoci alle decisioni degli organi competenti, recependo il conseguenziale “dispositivo” senza fare “guerre civili”(es. una contravvenzione al codice della strada), ma sapendo quali sono i nostri doveri di persone per bene ed accettando sempre gli effetti della violazione delle norme dell’ordinamento giuridico.

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    • giulemanidallaconsulta Says:

      Se .
      la società civile non si solleva, e per sollevarla occorrono gli impulsi di coloro che hanno dimestichezza con il diritto, il diritto comparato, l’economia, la politica economica e finanziaria ecc, si avvererà per l’Italia il “Piano Rinascita” di Licio Gelli. In un mio blog ho avuto modo di spiegare i punti salienti della P2: l’assoggettamento del Potere Giudiziario al Potere politico attraverso varie false riforme. Queste sono quelle che sentiamo in questi giorni: riforma del CSM con membri in più per i politici e sua sdoppiatura; azione penale non più obbligatoria ma a discrezione del Ministro della Giustizia ed infine la divisione della Giurisdizione in inquirente e requirente.
      Attuato ciò si passa al Parlamento: una camera sola e non parliamo della riforma presidenziale: mi vengono i brividi ed una gran voglia di espatriare e chiedere asilo politico. Povera Italia mia, per renderti libera mio padre a sofferto quasi sette anni di prigionia!

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  4. Patrizia Marialena Pini Pinchetti Says:

    Veramente i ns giovani giá stanno lasciando qs paese.Purtroppo non vedono altra strada.Mio figlio vive e lavora negli Stati Uniti,per merito.Io assisto allo sfacelo di questa Patria nostra ,che va all’incontrario..Vedo e leggo commenti,alti e autorevoli commenti.Io sono una semplice cittadina,ma vi seguo…e ,attraverso voi,spero in un cambiamento.Ma devono cambiare le coscienze di ogni singolo cittadino.Assito,purtroppo,all’implosione di qs Paese.

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